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Mai più carcere per i giornalisti in caso di diffamazione ma solo pene pecuniarie. In compenso, obbligo di rettifica senza commento a favore dell’offeso. L’aula della Camera ha approvato la proposta di legge sulla diffamazione arrivata al terzo passaggio parlamentare. I sì sono stati 295, tre contrari e 116 astenuti.

Il testo, modificato rispetto a quello trasmesso dal Senato, tornerà a Palazzo Madama. Sono state soppresse la norma in base alla quale è il direttore a rispondere degli articoli non firmati e quella sul cosiddetto diritto all’oblio, il diritto cioè a eliminare dai siti e dai motori di ricerca le informazioni diffamatorie. Ecco, in sintesi, i punti principali che riguardano anche le testate online.

STOP AL CARCERE. Niente più carcere per chi diffama a mezzo stampa ma esclusivamente una multa che va dai 5mila ai 10mila euro. Se il fatto attribuito è pero’ consapevolmente falso, si applica la multa da 10mila a 50mila euro. Alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva, vi sarà anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica tempestiva sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità.

RETTIFICA SENZA COMMENTO. Rettifiche o smentite, purché non inequivocabilmente false o suscettibili di incriminazione penale, devono essere pubblicate senza commento e risposta menzionando espressamente il titolo, la data e l’autore dell’articolo ritenuto diffamatorio. Il direttore dovrà informare della richiesta l’autore del servizio. Tempi e modalità della pubblicazione in rettifica variano a seconda dei diversi media. Se pero’ vi è inerzia, l’interessato puo’ chiedere al giudice un ordine di pubblicazione (per il cui mancato rispetto scatta una sanzione amministrativa da 8mila a 16mila euro).

RISARCIMENTO DANNO. Nella diffamazione a mezzo stampa il danno sarà quantificato sulla base della diffusione e rilevanza della testata, della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.

RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE. Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono a titolo di colpa se vi è un nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo. È comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.

LITI TEMERARIE. In caso di querela temeraria, il querelante puo’ essere condannato anche al pagamento di una somma da mille a 10mila euro in favore della cassa delle ammende. Chi invece attiva in malafede o colpa grave un giudizio civile a fini risarcitori rischierà, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento, di dover pagare a favore del convenuto un’ulteriore somma determinata in via equitativa dal giudice che dovrà tenere conto dell’entità della domanda risarcitoria.

NORMA SALVA-GIORNALISTI. A meno che non si tratti di diffamazione dolosa, quanto pagato dal direttore o dall’autore della pubblicazione a titolo di risarcimento del danneggiato avrà natura di credito privilegiato nell’azione di rivalsa nei confronti del proprietario o editore della testata. La norma cosiddetta salva-giornalisti è stata estesa durante l’esame in aula a tutti gli autori di pubblicazioni.

SEGRETO PROFESSIONALE. Non solo il giornalista professionista ma ora anche il pubblicista potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.

INGIURIA/DIFFAMAZIONE. Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere ma aumenta la multa (fino a 5mila euro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria è aggravata se vi è attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o giudiziario.

Fonte: Askanews,

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