Giornali 2

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del Ministro per lo sport con delega all’Editoria Luca Lotti, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nell’ambito della riforma dell’editoria.

Il decreto, al fine di garantire coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all’editoria – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm -, prevede la ridefinizione della disciplina dei contributi a quotidiani e periodici, misure per gli investimenti delle imprese editrici, l’innovazione del sistema distributivo e il finanziamento di progetti innovativi, di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione.

L’obiettivo, spiega il comunicato, è quello di assicurare il sostegno pubblico necessario alle voci informative autonome e indipendenti, in particolare a quelle più piccole e legate alle comunità locali, che rischiano di risentire maggiormente dell’attuale situazione di crisi del mercato editoriale. Le risorse sono reperite nell’ambito di quelle assegnate alla Presidenza del Consiglio a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, costituito con la legge di stabilità 2016.

Il provvedimento stabilisce le categorie delle imprese legittimate a chiedere il sostegno pubblico, i requisiti di accesso al contributo e i criteri che presiedono alla sua determinazione quantitativa, oltre al procedimento di liquidazione dei contributi. Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:

a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;

b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega;

c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;

d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;

e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;

f) associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo;

g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonche’ le pubblicazioni specialistiche. Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre il limite dei cinque anni di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, e si consente percio’ l’accesso ai contributi a nuove iniziative editoriali.

Per altri versi, i requisiti di accesso sono resi più rigorosi, richiedendo fra l’altro che l’edizione cartacea sia necessariamente affiancata da quella digitale, e prevedendo obblighi, in capo ai richiedenti, quanto all’applicazione dei contratti di lavoro.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo dei contributi, come nell’attuale sistema, i contributi sono calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie vendute. Vengono riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine di sostenere la transizione dalla carta al web. Si prevedono parametri diversi a seconda del numero di copie vendute e si introduce un limite massimo al contributo, che non potrà in ogni caso superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento. Il provvedimento rivede e razionalizza anche la disciplina del sostegno pubblico a favore di quotidiani e periodici in lingua italiana prevalentemente diffusi all’estero. Le modifiche riguardano in particolare il meccanismo di calcolo dei contributi, che anche in questo caso viene ancorato essenzialmente al rimborso di parte dei costi certificati e al numero di copie vendute.

Sono confermate poi alcune eccezioni previste per determinate categorie di quotidiani e periodici, motivate dall’esigenza di tutelare interessi pubblici ulteriori rispetto a quello del sostegno al pluralismo dell’informazione. In particolare per: le pubblicazioni espressione di minoranze linguistiche, che possono accedere ai contributi anche se le imprese non sono costituite nelle forma di cooperative o di soggetti senza scopo di lucro, e che sono sottratte al tetto del 50% dei ricavi; l’editoria speciale per non vedenti o ipovedenti, per la quale si rivede pero’ largamente, sulla base dell’esperienza trascorsa, il meccanismo di calcolo dei contributi; i periodici delle associazioni dei consumatori.

Riguardo alle modalità di erogazione, si prevedono due rate, consistenti in un acconto pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e in una seconda rata a saldo. Qualora l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti, essa deve restituire quanto percepito. Lo schema di decreto sara’ trasmesso alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti.

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Il Consiglio dei ministri ha altresì approvato, in esame preliminare, un regolamento nell’ambito della legge di stabilità 2016 che ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, anche attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

“Il provvedimento – spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm – stabilisce i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell’informazione, il sostegno dell’occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie innovative.

Si intendono introdurre, pertanto, nuovi criteri di riparto dei benefici economici volti, da un lato, a superare le criticità emerse dall’attuazione della normativa previgente che non differenziava l’attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando una eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, e dall’altro, a premiare i soggetti che investono nell’attivita’ editoriale di qualità, anche mediante l’impiego di dipendenti e giornalisti qualificati e l’utilizzo di tecnologie innovative, anche la fine di scoraggiare le mera occupazione di spazio frequenziale”.

Il decreto mira “alla razionalizzazione delle procedure, mediante la previsione di una graduatoria unica a livello nazionale, l’individuazione nel Ministero dello sviluppo economico dell’amministrazione responsabile della graduatoria finale e l’introduzione di altre semplificazioni, quali la dematerializzazione dei documenti e dell’informatizzazione dell’iter procedurale – prosegue la nota -.

Sono definiti i criteri percentuali di ripartizione annua delle risorse finanziarie disponibili nella misura dell’85 per cento per i contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale e del 15 per cento per quelli spettanti alle emittenti radiofoniche operanti sempre in ambito locale.

Le emittenti televisive locali, per poter accedere al sostegno, devono possedere requisiti in termini di numero di dipendenti e giornalisti a tempo determinato ed indeterminato effettivamente applicati all’attivita’, di rispetto del limite percentuale di trasmissione di programmi di televendite nella fascia oraria tra le 7 le 23, di adesione al “Codice di autoregolamentazione in materia di televendite” e al “Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV”, nonche’ trasmettere almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale. Per le emittenti radiofoniche locali, i requisiti richiesti riguardano solo il numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato, pari a due, ed il numero di giornalisti, almeno uno”.

“Tra i criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi si prevede che sia riconosciuta dal secondo anno di applicazione del regolamento una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito alle sole emittenti che dimostrano un incremento del numero complessivo dei dipendenti di almeno una unita’ rispetto all’anno precedente; una maggiorazione del 15 per cento del punteggio individuale conseguito alle emittenti ammesse a contributo e’ inoltre riconosciuta a quelle che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, in quanto rientranti nell’obiettivo convergenza nell’ambito delle politica di coesione dell’Unione europea – spiega ancora Palazzo Chigi -.

Non sono invece ammessi ai benefici coloro che abbiano reso dichiarazioni mendaci negli ultimi due anni nell’ambito di precedenti procedure di concessione del medesimo contributo. Inoltre, il Ministero dello sviluppo economico puo’ disporre la revoca, previa contestazione ed in esito ad un procedimento in contraddittorio, nei casi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ovvero in mancanza dei requisiti di ammissione previsti”.

Dopo l’approvazione preliminare, il provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Stato ed alle Commissioni parlamentari competenti per l’acquisizione dei rispettivi pareri.

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