I corsi sono sul sito www.formazionegiornalisti.it ; i corsi sono in presenza, in streaming e on demand
Seguire le indicazioni sul sito del Consiglio Nazionale https://www.odg.it/formazione-giornalisti-come-accedere-alla-nuova-piattaforma/42814
https://www.odg.it/formazione-continua
Art. 2 comma 1 del Regolamento:
Il periodo di FPC si articola in trienni. L’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data della prima iscrizione all’Albo. Il credito formativo triennale e la relativa tipologia sono riproporzionati in ragione d’anno.
Poiché il triennio formativo è uguale per tutti, se si inizia a triennio già aperto per il periodo pregresso si viene esonerati in automatico.
Articolo 2 comma 3 e 4 del regolamento:
Per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti nel triennio (da distribuire in almeno due anni) dei quali almeno 20 deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.
Un praticante non ha obbligo formativo, a meno che non sia già iscritto anche all’elenco dei Pubblicisti.
No.
Su richiesta dell’iscritto, il Consiglio regionale competente esenta il giornalista dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
- maternità o congedo parentale;
- malattia grave, infortunio e altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive;
- assunzione di cariche pubbliche per le quali la vigente legislazione preveda la possibilità di usufruire di aspettativa dal lavoro per la durata del mandato e limitatamente ad esso.
Nel riconoscere l’esenzione, il Consiglio regionale ridetermina la misura dell’obbligo formativo triennale.
Va compilata l’apposita richiesta ( https://odg.roma.it/wp-content/uploads/2013/07/Odg-Lazio-Esonero-FPC-03022015-261.pdf ) ed inviarla via mail a formazione@odg.roma.it
Il Regolamento per la FPC dei giornalisti prevede la possibilità di riconoscere fino ad un massimo di 6 crediti nel triennio, ad esperienze individuali valutate dall’Ordine come arricchimenti del sapere professionale pur non essendo corsi accreditati dal CNOG.
Per ottenere il riconoscimento dei crediti individuali l’iscritto fa richiesta all’Ordine regionale di appartenenza allegando, alla domanda, l’attestato di partecipazione (si consiglia di contattare l’Ordine o cercare sul sito https://www.odg.it/ordini-regionali per verificare l’esistenza di un format prestampato) .
Il Consiglio regionale valuta la domanda e in caso di parere positivo sottopone al Consiglio nazionale la proposta di accreditamento indicando il numero dei crediti attribuibili (1 credito per ciascuna ora di lezione, rispettando il massimo di 6 crediti).
Il Cnog, tramite il Comitato Tecnico Scientifico, esamina la proposta del Consiglio regionale e approva o respinge la domanda. In caso di accoglimento i crediti saranno visibili nella pagina personale del giornalista.
Questi i criteri generali da rispettare:
- La richiesta deve riguardare una attività formativa svolta nel triennio in corso.
- È possibile presentare la domanda al proprio Ordine di appartenenza solo quando si è in possesso dell’attestato.
- E’ possibile richiedere il riconoscimento dei crediti individuali entro tre mesi dalla data riportata sull’attestato.
Casi in cui è possibile presentare domanda di riconoscimento:
- Corsi di aggiornamento professionale in lingua straniera;
- Corsi di formazione, aggiornamento e alta specializzazione su tematiche attinenti alla professione giornalistica;
- Corsi frequentati in università estere su tematiche giornalistiche;
Casi in cui NON è possibile presentare domanda di riconoscimento:
- Pubblicazione di volumi;
- Corsi di formazione relativi alla sicurezza del lavoratore;
- Corsi ed esami universitari per il conseguimento della laurea;
- Docenze in scuole secondarie di secondo grado;
- Frequenza a corsi non approvati dal Cnog;
- Attività di relatore in congressi, convegni, corsi di alta formazione anche su argomenti giornalistici;
- Componenti di commissioni, gruppi di lavoro o a qualunque titolo incaricati dall’Ordine o da organismi di categoria.
- Va compilata l’apposita richiesta ( https://odg.roma.it/wp-content/uploads/2013/07/Fpc-Richiesta-crediti-attivit%C3%A0-extra4.pdf ) ed inviarla via mail a formazione@odg.roma.it
Sulla piattaforma lavorano una serie di enti (ordini regionali e enti terzi), ognuno lavora autonomamente, bisogna contattare l’organizzatore del corso.
Sulla piattaforma Formazionegiornalisti.it ci sono disponibili i corsi on-demand
Art.2 comma 5: … sono esentati dall’obbligo formativo coloro che sono in quiescenza a condizione che non svolgano alcuna attività giornalistica.
La nuova piattaforma esonera in automatico tutti coloro che hanno compiuto i 67 anni di età, se si continua a svolgere attività giornalistica bisogna compilare l’apposito modulo ( https://odg.roma.it/wp-content/uploads/2013/07/MODULO-Odg-Lazio-ANNULLAMENTO-Esonero-FPC_1123.pdf ) ed inviarlo via mail a formazione@odg.roma.it
Il numero dei crediti da maturare è in base agli anni di iscrizione art.3 e 4 del Regolamento:
- Per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’iscritto è tenuto ad acquisire 60 crediti nel triennio (da distribuire in almeno due anni) dei quali almeno 20 deontologici. I crediti possono anche essere interamente conseguiti seguendo gli eventi formativi on-line.
- Gli iscritti all’Albo da più di 30 anni sono tenuti ad assolvere l’obbligo formativo limitatamente all’acquisizione di 20 crediti nel triennio, di cui almeno 10 deontologici da distribuire in almeno due anni.