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Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Lazio nella riunione del 25 gennaio 2024 ha approvato il Regolamento in materia di annotazione e pubblicazione dei provvedimenti disciplinari sull’albo professionale online.

Di seguito si indica la permanenza di pubblicazione delle sanzioni:

  1. La sanzione dell’avvertimento resta pubblicata sull’Albo per 3 mesi.
  2. La sanzione della censura resta pubblicata sull’Albo per 6 mesi.
  3. La sanzione della sospensione resta pubblicata sull’Albo per 2 anni, successivi alla durata.
  4. La sanzione della radiazione resta pubblicata sull’Albo per 5 anni decorso il quale si provvede alla rimozione del nominativo del professionista dall’Albo.
  5. La sospensione ex art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con la legge 120/2020, resta pubblicata fino alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’iscritto.
  6. La sospensione cautelare ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge 69/1963, resta pubblicata sull’Albo per il tempo della sua durata.
  7. La cancellazione ex art. 39, 1° e 2° comma, primo periodo, della L. 69/1963, per effetto di interdizione perpetua o interdizione temporanea dai pubblici uffici, è annotata nel fascicolo dell’Ordine regionale di competenza ma non è visibile al pubblico.
  8. Decorsi i termini di pubblicazione, i dispositivi di tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinari restano annotati nel fascicolo dell’iscritto tenuto dall’Ordine regionale di competenza.

 

 

Il Regolamento completo è disponibile cliccando a questo link: Regolamento in materia di annotazione e pubblicazione dei provvedimenti disciplinari sull’albo online

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