Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Lazio nella riunione del 25 gennaio 2024 ha approvato il Regolamento in materia di annotazione e pubblicazione dei provvedimenti disciplinari sull’albo professionale online.
Di seguito si indica la permanenza di pubblicazione delle sanzioni:
- La sanzione dell’avvertimento resta pubblicata sull’Albo per 3 mesi.
- La sanzione della censura resta pubblicata sull’Albo per 6 mesi.
- La sanzione della sospensione resta pubblicata sull’Albo per 2 anni, successivi alla durata.
- La sanzione della radiazione resta pubblicata sull’Albo per 5 anni decorso il quale si provvede alla rimozione del nominativo del professionista dall’Albo.
- La sospensione ex art. 37 del D. L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con la legge 120/2020, resta pubblicata fino alla comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da parte dell’iscritto.
- La sospensione cautelare ex art. 39, 2° comma, ultimo periodo, della Legge 69/1963, resta pubblicata sull’Albo per il tempo della sua durata.
- La cancellazione ex art. 39, 1° e 2° comma, primo periodo, della L. 69/1963, per effetto di interdizione perpetua o interdizione temporanea dai pubblici uffici, è annotata nel fascicolo dell’Ordine regionale di competenza ma non è visibile al pubblico.
- Decorsi i termini di pubblicazione, i dispositivi di tutti i provvedimenti amministrativi e disciplinari restano annotati nel fascicolo dell’iscritto tenuto dall’Ordine regionale di competenza.
Il Regolamento completo è disponibile cliccando a questo link: Regolamento in materia di annotazione e pubblicazione dei provvedimenti disciplinari sull’albo online