Inpgi

L’Inpgi ha pubblicato sul suo sito internet una nuova sezione dedicata all’Ex Fissa “nella quale – scrive in una nota il direttore generale dell’Istituto, Mimma Iorio – confluirà una raccolta giurisprudenziale di sentenze favorevoli all’Istituto in materia, dalla quale finora emerge che le azioni giudiziali proposte dai giornalisti nei confronti dell’INPGI, volte all’immediato pagamento della prestazione cd. “ex fissa”, non appaiono minimamente fondate”.
“È stato infatti rilevato – prosegue il comunicato del direttore Iorio – che non fa capo all’Inpgi la prestazione ingiunta, essendo  documentalmente provata la totale autonomia del Fondo Integrativo Contrattuale rispetto all’Istituto”.
Fondo che, scrive ancora il direttore generale, “eroga infatti un trattamento di fonte contrattuale collettiva, finanziato dalle aziende editoriali e rispetto ad esso il ruolo dell’Istituto è ‘inequivocabilmente’ limitato alla gestione del Servizio Cassa , con contabilità separata e con un regime di completa autonomia finanziaria, senza alcuna commistione con il proprio patrimonio e le proprie risorse, destinate al pagamento delle pensioni”.
Secondo le sentenze archiviate nella nuova sezione, “ciò giustifica ampiamente – precisa Iorio – la clausola contenuta nell’art. 6 ultimo comma della Convenzione e nell’art. 11 del  Regolamento, secondo cui l’INPGI “è esonerato dall’obbligo di  corrispondere  le prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e fino al momento della ricostituzione”.
“Giudizialmente – si legge ancora nella nota dell’Istituto – è risultato anche dimostrato che l’Inpgi è esente da ogni responsabilità per il ritardo nella erogazione della prestazione richiesta, essendo detto ritardo addebitabile unicamente allo stato pregresso di illiquidità del Fondo (che si tentò di risolvere con l’Accordo FIEG-FNSI del 2010 e di recente risolto con l’Accordo Collettivo del giugno 2014)”.
“D’altro canto – rileva ancora la nota – i pronunciamenti in questione escludono anche che nel comportamento dell’Istituto sia ravvisabile una qualche responsabilità dell’attuale stato di incapienza del Fondo (In particolare nella sentenza n. 3222 del 2015 viene chiarito: “dai documenti versati in atti ( …)  emerge chiaramente, e non è seriamente contestabile, che l’Istituto abbia non solo correttamente segnalato la carenza di liquidità del Fondo, ma attivamente partecipato con le parti sociali alle iniziative sollecitate dai Ministeri Vigilanti al fine di risolvere la  accertata  situazione di insufficiente liquidità del Fondo”. E ciò, rileva il Giudice, sia in passato, con la delibera conseguente agli accordi del 2010, sia con riferimento alle delibere conseguenti all’accordo collettivo del giugno 2014, di cui è prova l’approvazione ministeriale del 9 febbraio 2015)”.
“L’assenza di ogni tipo di responsabilità dell’Inpgi – conclude quindi il direttore Iorio – per tute le vicende del Fondo trova ulteriore conferma nella sentenza del Tribunale di Napoli (sent. 2095 del 2015) in cui viene più in generale esclusa ogni responsabilità dell’Istituto per le questioni attinenti il funzionamento del Fondo e il pagamento della ex fissa. Alla data odierna sono state emesse le prime 19 sentenze di merito, di cui si registrano ben 18 decisioni a favore dell’Istituto (raccolte nel sito) e soltanto una pronuncia contraria”.
La nuova sezione, che sarà aggiornata con cadenza mensile, è consultabile qui.

Fonte: Fnsi

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