giustizia

Il passaggio di un giornalista dalla scrittura di articoli all’attività di desk non configura un demansionamento. L’attività cosiddetta di “cucina”, anzi, può essere anche più rilevante della scrittura se si adotta “una logica che supera il tema della visibilità della firma”.

A chiarirlo è la Cassazione, che con la sentenza 9119/2015 , depositata il 6 marzo, non ha accolto il ricorso di un redattore trasferito nel 1995 da un settore all’altro nell’ambito della redazione centrale del suo giornale. Il giornalista aveva citato l’azienda in tribunale sostenendo di essere stato privato delle mansioni di redattore articolista cronista per essere adibito al desk e lamentando, con questo passaggio, il venir meno del rapporto diretto con le fonti informative e un’incidenza sul prestigio e la notorietà della firma. Da ciò la richiesta al giudice di essere reintegrato nelle funzioni di articolista cronista e di essere risarcito per i danni derivati dalla dequalificazione professionale subita.

Accolta in primo grado, la domande del giornalista era stata però respinta dalla Corte d’appello di Napoli, secondo cui non esiste una figura di “redattore articolista” prevista dall’articolo 9 del contratto nazionale del lavoro giornalistico (Cnlg), ben potendo l’articolista rivestire a norma del suddetto articolo diverse qualifiche. In secondo luogo non esiste un diritto d’inamovibilità del redattore, stante lo ius variandi datoriale nell’ambito delle mansioni che le parti collettive fanno rientrare nella detta qualifica e nei limiti dell’articolo 2103 del codice civile. Su queste basi, per il giudice di merito doveva escludersi che il ricorrente avesse subito un demansionamento, poiché la composizione di un titolo di un giornale, la scelta della foto da abbinare all’articolo, la revisione dei pezzi scritti da altri “sono all’evidenza, secondo una moderna visione del giornalismo, compito altrettanto rilevante di quelli di scrivere pezzi”. L’intento persecutorio o punitivo nei confronti del ricorrente era stato, infine, escluso, “atteso che l’ordine di servizio del gennaio 1995 aveva riguardato circa sessanta dipendenti del giornale”.

Nel confermare la decisione dell’Appello, la Cassazione sottolinea che quella dell’articolista non è una figura professionale autonoma: la previsione contrattuale – sottolineano i giudici di legittimità – esprime solo la definizione di un genere di mansioni svolte dal giornalista (sia un redattore o un’altra delle figure contrattualmente previste), cui si correlano determinate tutele previste nell’articolo 9 del Cnlg. E in questo contesto, l’effettuazione dei compiti di cucina redazionale, ovvero di tutte quelle mansioni necessarie perchè si possa giungere alla realizzazione del giornale quale prodotto finale dell’opera collettiva redazionale, è posta sullo stesso piano della redazione di articoli d’informazione; tale partecipazione, anzi, rappresenta il connotato indefettibile della qualifica di redattore. Quanto al diritto alla firma, il fattore “visibilità” può essere “fonte di mere aspettative, ma non costituisce alcun diritto in capo al redattore e non condiziona il datore di lavoro nelle sue scelte organizzative”, salvo i limiti di cui all’articolo 2103 del codice civile, la cui disciplina a tutela dell’equivalenza professionale delle mansioni “nella specie non risulta essere stata violata”.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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