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È molto viva nei colleghi, soprattutto precari, la speranza che il decreto attuativo del Job Act possa in qualche modo portare ad una sanatoria delle loro posizioni lavorative personali da cui trarne benefici economici  e di maggiore stabilità professionale. Ma allo stato è una speranza che resta delusa.

Le nuove disposizioni non cambiano le norme-Fornero: i liberi professionisti iscritti all’Albo restano esclusi dal sospetto di falsa partita IVA e di subordinazione mascherata.
Questo il testo dell’articolato che ne determina l’esclusione:
Art. 47
(Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni
organizzate dal committente)
1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. Restano salve da quanto disposto al comma 1:
a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. In attesa del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, quanto disposto dal comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017.
Restano, quindi, per la professione giornalistica le collaborazione coordinate e continuative ed in forma di lavoro autonomo professionale. La circostanza che, allo stato, le disposizioni di abbattimento della forme di lavoro precario non abbiano investito le professioni ordinistiche, non diminuirà, tuttavia, l’attenzione dell’Ordine contro lo sfruttamento del lavoro degli iscritti all’Albo.
Fonte: Ordine dei Giornalisti
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